Addio scontrini fiscali e ricevute

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Addio scontrini e ricevute fiscali. Arrivano i registratori di cassa telematici.

E’ la novità che potrebbe segnare la fine dell’uso della carta per l’emissione di scontrini, fatture e ricevute fiscali.

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, hanno introdotto la possibilità per artigiani e commercianti, ossia, per i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione fattura, di dotarsi di registratori di cassa telematici che, al posto di emettere i soliti e tradizionali scontrini, fatture o ricevuta fiscale di carta, provvedono a trasmettere i dati delle operazioni, direttamente all’Agenzia delle Entrate, ovvero, attraverso i corrispettivi elettronici.
Dal 2018, pertanto, la nuova procedura telematica, prevista prima solo per la grande distribuzione, è diventata facoltativa per commercianti al minuto, ristoranti, albergatori, etc mentre è diventata subito obbligatoria per i distributori automatici, per le vending machine con porta di comunicazione, l’avvio all’accreditamento è partito nel 2016 con inizio memorizzazione e trasmissione dal 1° aprile 2017, le vending machine senza porta, invece, dal 1° gennaio 2018.
Dal 2019 con il nuovo decreto Collegato alla legge di Bilancio 2019 invece è previsto l’entrata in vigore dell’obbligo di registratori di cassa telematici per chi ha ricavi sopra i 400.000 euro, poi dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti ed esercenti,
Previsto anche un bonus del 50% per chi dovrà acquistare o adeguare i registratori di cassa telematici all’emissione del nuovo scontrino elettronico, trasmissione dei corrispettivi e per la lotteria sconti.

Registratori di cassa telematici cosa sono?

I registratori di cassa telematici sono strumenti che consentono di inviare, e quindi di trasmettere per via telematica, all’Agenzia delle entrate, gli incassi giornalieri, utilizzando la nuova procedura online dell’Agenzia delle entrate, chiamata: corrispettivi elettronici.

Nello specifico, il decreto legge 127/2015, consente, ad opzione, a commercianti al minuto e artigiani di dire addio agli scontrini, fatture e ricevute fiscali cartacei del negozio, e di adottare lo scontrino digitale, inviando semplicemente, i dati degli incassi utilizzando il nuovo software gratuito Agenzia delle Entrate, creato per l’invio della fattura elettronica e corrispettivi elettronici tramite il SdI, Sistema di Interscambio, già utilizzato per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per la Pubblica Amministrazione e tra privati.

Come funzionano i registratori telematici?

Gli artigiani e i commercianti al minuto hanno la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, dei dati degli incassi giornalieri delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, attraverso la nuova procedura dei corrispettivi elettronici.

Grazie all’invio telematico degli incassi, pertanto, i vecchi scontrini fiscali, fatture e ricevute, si trasformeranno, nello scontrino elettronico, ciò significa che i consumatori finali ed i clienti dei negozi, non riceveranno più il documento di spesa cartaceo, fatta salva la possibilità di farselo rilasciare su espressa richiesta, in quanto questo, verrà trasmesso, in tempo reale, all’Agenzia, per mezzo dei registratori di cassa telematici.

Per permettere la memorizzazione e la trasmissione degli incassi giornalieri, il commerciante al minuto o l’artigiano, dovrà dotarsi di un registratore telematico, ossia, di uno strumento tecnologico atto a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati inviati, ivi compresi quelli dei pagamenti con moneta elettronica, quali ad esempio il POS.

Per tali corrispettivi elettronici, al momento però, non sono previsti incentivi fiscali per l’acquisto dei registratori di cassa telematici, ma l’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione un software gratuito corrispettivi elettronici per consentirne l’invio.

Da ricordare, inoltre, che sebbene questi strumenti telematici possono sostituire la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, qualora richiesta del cliente.

Quali sono i vantaggi per chi opta per lo scontrino elettronico?

I vantaggi sono essenzialmente 2:

Esclusione dall’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri, perché sostituiti dallo scontrino digitale. Mediante tale scontrino, i dati degli incassi giornalieri, vengono memorizzati immodificabilmente con il registratore di cassa telematico, e tramite la procedura online ad hoc, inviati e messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in tempo reale o quasi.

Fine dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura qualora richiesta dal cliente.
Tale opzione dei corrispettivi elettronici, attualmente prevista solo per la grande distribuzione, è diventata quindi facoltativa per i commercianti al dettaglio, artigiani, ristoranti, albergatori e obbligatoria per i distributori automatici.

La scelta facoltativa dell’opzione, funziona mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate, di un’apposita domanda che avrà effetto per 5 anni, e, qualora non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni 5 anni.

Dal 1° luglio 2019 invece è previsto l’obbligo per chi ha ricavi oltre 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020, l’obbligo sarà per tutti.

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L’esterometro e l’impatto sul ciclo passivo

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Pesanti sanzioni per chi non regolarizza nei termini

 

Negli ultimi giorni non viene data sufficiente attenzione al nuovo adempimento mensile, Esterometro, che impone la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive e passive transfrontaliere.

L’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce che

“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

È chiaro che si tratta di adempimento diverso e autonomo rispetto ai modelli Intrastat che continueranno a sopravvivere nell’attuale versione.

Le novità e le criticità del nuovo adempimento.

Scansione temporale: la comunicazione è mensile e in assenza di franchigia per importo

Chiunque ponga in essere una qualsiasi operazione attiva/passiva sarà obbligato alla comunicazione.

Non rientrano nell’obbligo:

  • le transazioni tracciate da Bolletta doganale;
  • quelle per le quali sia stato emesso un documento che sia transitato nel SdI.

È quindi possibile evitare l’esterometro per le operazioni attive inviando una fattura elettronica, codice XXXXXXX, al SdI e inviare la copia cartacea al cliente estero. Si precisa che adottare il sistema della fattura elettronica vuol dire che la stessa deve seguire tutte le norme che la presiedono in termini di modalità di trasmissione, scarto, conservazione.

Contenuto della comunicazione: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 indica puntualmente i dati da trasmettere.

Ciò che colpisce è per il ciclo passivo la necessità di indicare sia la data del documento estero che la data di registrazione contabile dello stesso.

Dal confronto delle due possono emergere situazioni di violazioni sia dell’articolo 46 del decreto legge 331/1993 che dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.

Al momento non è possibile evitare l’esterometro per il ciclo passivo, in quanto la trasmissione al SdI di autofatture ex art. 17 comma 2 e integrazioni contabili non è effettuabile.

Esterometro, autofattura, reverse charge e integrazione contabile: la digitalizzazione normativa necessita di una riscrittura delle norme

Nonostante l’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla Fattura Elettronica affermi che per l’integrazione contabile nazionale il contribuente possa emettere un documento che per consuetudine viene chiamato “autofattura”, poiché contiene i dati tipici di una fattura e (in particolare) l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione; tale procedura, seppur indicata da alcuni autori come estensibile alle operazioni in oggetto, viene esclusa.

Del resto è di tutta evidenza, che tale procedura non sia percorribile nemmeno sul piano nazionale.

Si tratta di un’evidente stortura del sistema: il documento impropriamente chiamato autofattura, è formato in palese violazione degli articolo 17 comma 2 del dpr 633/1972 e 46 comma 1 del decreto legge numero 331/1993.

L’Agenzia delle Entrate e, purtroppo la maggior parte degli operatori ed interpreti, confonde l’autofattura ex art. 17, l’integrazione contabile da artt. 17 e 46 cit. e l’autofattura da art. 6 D.LGS. 471/1997 e 46 co. 5 DL 331/1993: l’SdI, oggi, è in grado solo di ricevere e contrassegnare correttamente (cod. TD20) le ultime due ipotesi; tutto il resto sono adattamenti che dimostrano come la digitalizzazione normativa necessiti di una riscrittura delle norme.

In tema di ciclo passivo estero, pertanto, i contribuenti dovranno comunicare per ogni operazione la data del documento e la data di registrazione, con l’evidenza della necessità del rispetto delle norme contenute nell’articolo 46 DL 331/1993 per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e nell’articolo 17 DPR 633/1972 e ss. per quanto riguarda gli acquisti di servizi internazionali.

Acquisti di beni intracomunitari: l’art. 47 co. 1 DL 331/1993 prevede che la fattura di acquisto di beni Intra-UE debba essere integrata (art. 46 co. 1) e annotata distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 (registro fatture emesse).

Qualora il contribuente non ricevesse la fattura entro il secondo mese successivo quello di effettuazione dell’operazione (quindi consegna/spedizione dei beni), l’art. 46 /5 impone che lo stesso provveda ad emettere autofattura entro il 15 del terzo mese. Tale autofattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Vediamo di chiarire con un esempio: il 30 gennaio il cessionario nazionale riceve della merce, ma non la fattura. Se entro il 31 marzo non giunge la fattura dovrà tra l’1 aprile e il 15 provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 46 /5. Se il cessionario ricevesse la fattura il 30 marzo dovrà registrare l’integrazione entro il 15 aprile, liquidando la stessa nel mese di marzo. Se la fattura arrivasse il 22 aprile il contribuente avrà già emesso l’autofattura ex art. 46 /5 in quanto il termine era spirato il 31 marzo. Tale termine è perentorio e non ordinario, ed è specularmente contenuto in ambito nazionale nell’art. 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi il ricevimento successivo della fattura non sana il comportamento del contribuente che nel mese di aprile non abbia emesso autofattura.

Di tale comportamento vi è traccia nell’esterometro: a maggio sarà comunicata una fattura datata 30.01.2019 e registrata in data 22 aprile 2019. In questo caso non vi saranno violazioni sanzionabili per errori nell’esterometro, ma sanzioni legate alla mancata emissione dell’autofattura.

La sanzione propria non esiste, per una carenza del richiamo normativo dell’art. 46 co. 5, ma leggendo il contenuto dell’art. 6 comma 9 bis ultimo capoverso si può rilevare quanto segue:

“Le disposizioni di cui ai periodi precedenti (sanzioni per omessa integrazione contabile) si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 …o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.”

Un’interpretazione sistemica dovrebbe condurre a ritenere la sanzione di cui al primo capoverso sia applicabile anche a questa fattispecie, pertanto una sanzione compresa tra i 500 e i 20.000€.

Acquisti di servizi internazionali Intra UE

L’articolo 7-ter DPR 633/1972 prevede quale regola generale che il debitore d’imposta nei servizi internazionali tra soggetti passivi sia il committente, da ciò discende che il contribuente che richiede un servizio Intra UE, qualora non riceva la fattura, dovrà mettere in atto la procedura ex art. 6 co. 8 cit. In caso di omessa autofattura si applicherà la sanzione di cui all’art. 6 co. 9 bis u.c. citato.

Se in ambito nazionale per i servizi l’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997 risulta residuale essendovi il principio contenuto nell’articolo 6 comma 3 DPR 633/1972 (momento di esigibilità dei servizi è il pagamento), in ambito internazionale l’esigibilità si ha nel momento di ultimazione del servizio e pertanto il termine di 4 mesi deve essere attentamente monitorato.

Acquisti di servizi internazionali extra UE

L’articolo 7-ter cit. si applica anche ai servizi extra UE che sono però caratterizzati da un prestatore che non è in grado di fornire una fattura da integrare, da ciò discende la necessità provvedere attraverso la vera autofattura (non l’integrazione confusa nelle Faq).

L’autofattura deve essere emessa in unico esemplare entro il 15 del mese successivo il mese di effettuazione dell’operazione (ultimazione o pagamento nei servizi internazionali). Anche in questo caso il contribuente che omette o ritarda l’autofattura potrà essere soggetto a sanzioni proprie (non da esterometro).

In tutti i casi va comunque rilevato che sia le integrazioni che le autofatture prevedono una doppia registrazione (vendite-acquisti), essendo necessario ricondurre il lato attivo al momento di effettuazione dell’operazione vi è anche un’indiretta violazione: la liquidazione IVA. L’iva a debito andrà imputata alla liquidazione del periodo di esigibilità, mentre l’iva a credito andrà scomputata nella liquidazione della registrazione contabile.

È consigliabile a tutti i contribuenti un monitoraggio puntuale ed attento delle operazioni passive estere al fine di evitare inutili, e rilevanti, sanzioni.

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Fatturazione Elettronica: Comunicazione PEC o Codice Destinatario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 1 Gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati titolati di partita IVA residenti in Italia. In previsione di questo evento, ti chiediamo di comunicarci quanto prima l’indirizzo PEC o il codice destinatario rilasciato dal tuo fornitore di servizi (o dallo SdI), necessario per la ricezione della fattura digitale, compilando questo brevissimo form.

Comunica i tuoi dati:

Cliccando su invia i dati autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa sulla privacyai sensi degli articoli 13 e 14 REG. UE 2016/679.

Potrai richiedere in ogni momento la modifica e/o la cancellazione dei tuoi dati scrivendo a Media Center cube s.r.l. – Via Renato Prunas 8 – 09126 Cagliari o inviando una email a info@mediacentercube.it.

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Via lo Spesometro, arriva l’Esterometro

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Addio spesometro. Arriva l’esterometro

Dal primo gennaio 2019 entrerà a regime la fatturazione elettronica, si dice addio allo spesometro e arriva l’esterometro per le operazioni transfrontaliere.

La legge di Bilancio 2018, se da un lato abolisce lo spesometro, all’art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l’obbligo di trasmettere “all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”. 

Si tratta dell’esterometro, ossia dell’obbligo per i titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati all’interno del territorio italiano, di trasmettere telematicamente i dati relativi operazioni transfrontaliere effettuate o ricevute, se non documentate da bolletta doganale o fattura elettronica.

Riferimenti normativi
L’obbligo relativo all’esterometro 2019 è ereditato dalla fattura elettronica. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 127/2015 prevede che:

 “I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (obbligo della Fattura Elettronica).

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”

Ciò significa che per tutte le operazioni IVA attive e passive che non vengono poste in essere tramite fattura elettronica si renderà obbligatorio l’invio del modello in oggetto.

 

Esterometro 2019: come funziona?
In estrema sintesi consiste nella comunicazione di tutte le operazioni intrattenute con l’estero e più precisamente verso l’Unione Europea nei paesi al di fuori di questa. Sono naturalmente escluse tutte le operazioni tra soggetti che hanno la residenza fiscale in Italia, perché saranno oggetto di fatturazione elettronica.

Quali soggetti devono trasmettere l’esterometro?
Sono obbligati tutti i contribuenti titolari di partita Iva che risultano residenti fiscalmente in Italia oppure che in Italia hanno una stabile organizzazione o siano semplicemente identificati nello Stato italiano per quest’adempimento. Non è stato ancora chiarito se soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro saranno anche esonerati dalla trasmissione l’adempimento.

 Trattandosi nient’altro che della versione estera dello spesometro dobbiamo assumere che i casi di esenzione/esclusione dalla compilazione debbano essere gli stessi previsti per lo spesometro in vigore ad oggi.

Quali soggetti sono invece esclusi?

Le uniche eccezioni previste riguardano i contribuenti che si avvalgono:

  • del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014);
  • del regime dei minimi (di vantaggio ex art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato digitale per le operazioni effettuate nei confronti della PA.

Quali operazioni comunicare nell’esterometro 2019?
Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione abbiamo visto che le operazioni da trasmettere sono quelle erogate o ricevute tra società, aziende, lavoratori autonomi, ditte, società di persone o di capitali tra una società italiana ed una con una residenza fiscale in UE o EXTRA UE.

Quali dati indicare?
Gli stessi richiesti dallo spesometro. Per cui a parte avere bisogno dell’anagrafica del cliente o del fornitore controparte UE o Extra UE, sarà necessario munirsi dei dati identificativi del cessionario/cliente, fattura emessa o ricevuta comprensiva della data, la data di registrazione, il numero della fattura, la base imponibile, aliquota Iva.

In sostanza vengono richiesti tutti gli elementi obbligatori della fattura così come definiti dall’ Unione Europea.

Invio mensile o trimestrale?
A differenza di quello che siamo stati abituati a fare con il modello Intrastat la periodicità dell’invio è mensile. La trasmissione del file xml dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento, in cui la fattura viene emessa o ricevuta.

Ci sono delle sanzioni per chi non rispetta tale obbligo?
Il comma 915 prevede, per chi omette o commette errori nella trasmissione dei dati delle operazioni, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione verrà ridotta della metà, nel limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. Oppure se, nello stesso termine, il contribuente provvede al corretto invio dei dati.

Quindi?
Quindi, se ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dedica un intero capitolo alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare al punto 9.1 si stabilisce che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Al successivo punto 9.3 si stabilisce il termine per effettuare la comunicazione dei dati, vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione.

Il provvedimento ha poi specificato che “per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

L’ultimo punto del provvedimento concede la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”). Nel campo “identificativo fiscale IVA” va inserita la partita IVA comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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Fattura elettronica: semplificazioni nella legge di Bilancio 2019

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Nel comunicato del Governo, vengono chiarite le nuove semplificazioni.

Le modifiche normative previste e approvate il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri hanno soddisfatto le richieste fatte dagli operatori negli ultimi mesi e stabilito che la fattura – elettronica e cartacea – potrà essere emessa “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”, e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Si dà quindi la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.

Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

 

Semplificazione per l’avvio al Sdl
L’articolo 8 ufficializza, definisce e allarga l’ambito applicativo della “non sanzionabilità” per eventuali ritardi di emissione/trasmissione, che era stata già anticipata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, stabilendo che, per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa, cioè inoltrata al Sistema di Interscambio, entro il termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo anche, per il medesimo periodo, una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili (tra il 90% ed il 180% dell’imposta, che diventano dal 18% al 36%) quando la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

 

Registro degli acquisti
Viene eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute, operazione molto complessa da effettuare con la fatturazione elettronica, poiché quest’ultime non sono modificabili. Infatti si dovevano adottare un registro di protocollo o generare un documento xlm contenente il numero progressivo attribuito alla fattura univocamente e dando poche certezze sulla garanzia di una corretta operazione e non agevolando l’attività di controllo. Questa è una modifica favorevole e senza controindicazioni.

 

IVA
Un’altra novità riguarda il pagamento dell’IVA che slitterà alla data di incasso della fattura.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal 1 luglio 2019. Per gli altri dal 1 gennaio 2020.

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La Fatturazione Elettronica in 10 mosse

FACILE
COME
1 CLICK

 

 

 

La sfida della fatturazione elettronica intrapresa dall’Italia è riassumibile in un dato: siamo il primo paese in Europa a prevedere, per legge, l’obbligo del B2B, ovvero della e-fattura fra privati. Esistono altri stati comunitari che hanno l’obbligo verso la pubblica amministrazione (in vigore in Italia dal 2014-2015), altri che lo stanno implementando, ma nessuno ha deciso, fino ad oggi, una norma stringente come quella italiana. La fatturazione elettronica diventa quindi uno degli elementi su cui l’Italia punta per scalare posizioni nella classifica della digitalizzazione, e in questo senso, sono poche le imprese che non hanno ancora messo a punto strategie per adempire all’obbligo.

Su questo argomento si è parlato a lungo anche in occasione dell’incontro organizzato da MediaCentercube insieme a Zucchetti nel maggio scorso. Quello che oggi ci proponiamo di fare è vedere insieme a te, numeri e regole sulla fatturazione elettronica, in una sorta di decalogo utile a fare ordine fra norme che entrano in vigore, proroghe e strumenti a disposizione.

1) La definizione: La fattura elettronica tra privati, termine usato per distinguerla dalla fatturazione elettronica PA riservata ed obbligatoria per chi ha rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, dovrebbe chiamarsi fattura elettronica B2B (Business to Business), perché chi la emette e la riceve, è un operatore economico e pertanto provvisto di numero di partita IVA.
Qualora invece chi la riceve è un privato cittadino, si dovrebbe parlare di fatturazione elettronica B2C (Business to Consumer).
Per cui se sentite parlare di fattura elettronica tra privati, fattura elettronica B2B, e-fattura B2B o fattura elettronica business to business, state tranquilli perché stanno parlando tutti, della stessa cosa.

2) L’obbligo e la proroga: la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le operazioni fra privati (esclusi i contribuenti forfettari) dal primo gennaio 2019. Dallo scorso primo luglio è obbligatoria per i subappalti nell’ambito di committenze pubbliche, e per i carburanti da autotrazione. Attenzione: qui è intervenuta una proroga, per cui non c’è l’obbligo fino al 2019 per i rifornimenti alle stazioni di servizio (mentre per tutte le altre operazioni all’interno della filiera è restata valida la data del primo luglio).

3) I riferimenti normativi: l’obbligo dal 2019 (e dal primo luglio per carburanti e subappalti) è previsto dalla manovra 2018, legge 205/2017, commi 909 e seguenti. La proroga per le cessioni di carburante alle stazioni di servizio è prevista dal Dl 79/2018.

4) Panoramica internazionale: ci sono paesi Ue, come la Germania o il Portogallo, che non prevedono obblighi di fatturazione elettronica, e in cui quindi la scelta di digitalizzare o meno il ciclo ordine-pagamenti è lasciato alle imprese. In altri casi (Spagna, Olanda, Svezia), c’è l’obbligo solo nei confronti della pubblica amministrazione, in altri ancora (Francia, Norvegia), l’obbligo B2G (business to government) è in fase di implementazione. Come detto, l’Italia è l’unico caso in cui c’è un obbligo per tutto il B2B.

5) Il livello di adozione: gli obblighi normativi hanno incentivato la digitalizzazione del ciclo fattura. Dal 2012 al 2017, in base ai dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, le imprese che hanno attivato una soluzione digitale sono più che raddoppiate, da 60mila a 130mila, con una crescita media tendenziale annua del 17%. Nel 2017 l’incremento rispetto all’anno precedente è stato dell’8%.

6) I risparmi: secondo i dati dell’Osservatorio, si risparmiano tra i 7,5 e gli 11,5 euro/fattura per coloro che emettono almeno 3mila fatture all’anno, mentre il risparmio scende tra gli 1,8 e i 3,7 euro/fattura per le aziende che hanno volumi inferiori.

7) I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: le regole tecniche per la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche sono contenute nel provvedimento del 30 aprile 2018, giorno in cui l’Agenzia ha emesso anche la circolare 8/E sulla cessione di carburanti. Segnaliamo anche la circolare 13/E, che contiene una serie di chiarimenti in risposta ai dubbi più frequentemente espressi dagli operatori del settore e dalle imprese.

8) Focus e sintesi: con il provvedimento del 30 aprile 2018 sono state definite le regole tecniche che regolamentano l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra privati. L’Agenzia delle Entrate conferma che la fattura elettronica è un documento informatico strutturato, in formato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso e recapitato solo attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) il quale effettua i controlli su tutte le fatture che gli sono trasmesse e, nel caso di mancato superamento degli stessi, viene inviata entro un tempo massimo di 5 giorni, la “ricevuta di scarto” del file della fattura che pertanto si considera non emessa. Ad ogni ricevuta è apposto da SDI un sigillo elettronico avanzato, che ne garantisce autenticità e integrità e fornisce prova, sia nel caso di “ricevuta di recapito” che di “ricevuta di mancato recapito” che la fattura è stata elaborata correttamente dal SDI passando tutti i controlli e attesta dunque che è stato utilizzato il SDI e che la fattura si può considerare legalmente emessa.
Inoltre, in merito alla conservazione delle fatture elettronche, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto stabilito dall’articolo 244 della Direttiva 2006/112/CE “Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto”.
L’archiviazione delle fatture effettuata dal sistema di interscambio -quindi- non esime il soggetto IVA dalla loro conservazione.

9) I benefici attesi: il 50% delle grandi imprese e il 34% delle PMI ritengono che l’obbligo dal 2019 sia un’opportunità per ottimizzare i processi aziendali.

10) Gli strumenti: Zucchetti mette a disposizione delle imprese un servizio di Fatturazione Elettronica tra privati (B2B / B2C) e con la Pubblica Amministrazione (B2G). Il servizio Zucchetti è perfettamente integrato con il gestionale utilizzato in azienda (anche con i gestionali non Zucchetti) e automatizza l’intero iter di fatturazione, sia ciclo attivo che ciclo passivo:

  • Invii fatture elettroniche (nel formato XML) a privati e PA attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate
  • Ricevi le fatture dai fornitori e gestisci completamente l’intero ciclo passivo
  • Il sistema di notifiche ti informa sulla consegna del documento
  • Firmi digitalmente le fatture per garantire autenticità, integrità e non ripudiabilità del documento
  • Conservi digitalmente le fatture a norma di legge

E’ indispensabile prendere atto che il  gennaio 2019 non è poi così tanto lontano e non bisogna farsi trovare impreparati.

Non aspettare l’ultimo momentorispondi a queste brevi domande e ti daremo tutto l’affiancamento necessario per gestire con 1 click, il processo di fatturazione elettronica.

Non è obbligatorio indicare il numero di documenti emessi/ricevuti per il 2018 ma, se non indicato, si intenderà la volontà di posticipare l’attivazione della Fatturazione Elettronica al 01.01.2019

Doc. emessi ultimi mesi 2018

Doc. ricevuti ultimi mesi 2018

Documenti emessi per il 2019

Documenti ricevuti per il 2019

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